La correzione non rappresenta di per sé circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo di in candidato dalla prova scritta di un concorso pubblico.
Così ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, che con la sentenza n. 543 del 14 aprile scorso ha accolto il ricorso di un candidato che, in sede di svolgimento della prova scritta, ha svolto non solo la prova sorteggiata, ma anche le altre due che componevano la terna da cui è stata poi sorteggiata quella “l’unica” da svolgere.
Il tutto, osserva il Collegio, si rapporta ad un eccesso di zelo, per certi versi anche encomiabile (vi si potrebbe ravvisare una particolare capacità culturale e professionale del candidato che poi in effetti si è classificato al primo posto), ma che comunque rappresentava un errore cui l’interessato ha cercato di ovviare provvedendo a cancellare i fogli di “brutta” riguardanti i due elaborati da non svolgere, perché riguardanti le due tracce non sorteggiate.
Nella singolare circostanza il Collegio ha ritenuto di ravvisarvi la buona fede del candidato, perché nella operata cancellatura di quanto riportato sui fogli forniti per lo svolgimento delle prove e riguardante le due tracce che non erano state sorteggiate, si può ravvisare più che l’intento fraudolento di farsi identificare, un’indicazione alla Commissione di non valutare le tracce che erroneamente erano state svolte.
Come già anche il Tar Catania n. 2501/1994, la cancellatura con la correzione non rappresenta di per sé circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo come quello impugnato, potendo pur essere un mezzo usato dall’autore dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo espresso pensiero in maniera più ordinata e coerente.