L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni e nuovi divieti in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della nuova disciplina (Circolare n.6 del 2014).
In particolare, il Dfp ha trattato i seguenti aspetti:
- Finalità della disciplina
- Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti
- Soggetti interessati
- Incarichi vietati
- Incarichi consentiti
- Incarichi gratuiti
Con riferimento alle scuole, la circolare chiarisce che sono esclusi dal divieto gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, così come è esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.
Il Dfp ricorda inoltre che la nuova disciplina contempla un'eccezione ai divieti, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.