La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 20/05/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di DSGA stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Nel caso sottoposto alla Corte, la ricorrente, dipendente amministrativa del MIUR, aveva svolto su domanda funzioni superiori di reggenza di DSGA presso un istituto scolastico. Per tale incarico la dipendente aveva stipulato con il Dirigente scolastico in data 1° settembre 2012 un contratto individuale di lavoro per il periodo 1° settembre 2012-31 agosto 2013 che prevedeva la percezione dei compensi aggiuntivi indicati dall’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 69 (Indennità di funzioni superiori e di reggenza) dell'allora vigente CCNL 1994-1997.
Tale ultima disposizione stabiliva al primo comma che "Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".
Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2013 ha successivamente stabilito che gli "assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico […] per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativii [...] a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013" saranno retribuiti "in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato".
Quindi, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato (che prendeva a riferimento le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali dell’assistente amministrativo e del DSGA), si deve tenere conto dell’intero trattamento economico complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato.
Ne consegue che la valorizzazione dell’intero trattamento goduto dall’assistente amministrativo, in caso di rilevante anzianità di servizio (in questo caso 28 anni), produce l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento è già pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare per la qualifica iniziale di DSGA.
Con la sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno parzialmente accolto l’eccezione di incostituzionalità delle suddette norme, per contrasto con l’art. 3 Cost., in particolare per quanto riguarda il profilo dell’affidamento e della ragionevolezza. "Questo principio - scrive la Flcg Cgil - non consente ad una legge sopravvenuta di incidere in modo irragionevole su un diritto acquisito vanificando gli effetti di un contratto stipulato dal lavoratore a settembre 2012 sulla base di una legge entrata in vigore nel 2013".
In particolare, per la Corte “…non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale. Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto”. E inoltre “è evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatogli”.