Recentemente l’USR Piemonte ha fornito, con nota prot. 9853 dell’11/11/2015, alcune indicazioni in merito al congedo straordinario per dottorato di ricerca.
Perché siano efficaci, i provvedimenti di congedo straordinario, da emanare nei confronti del personale ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, sia con borsa di studio che senza, devono essere assoggettati al controllo preventivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 123/2011.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, l’USR ricorda che il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
Inoltre, la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad anno, ma all’intera durata del dottorato.