Per la Cassazione non c’è responsabilità del docente se lo studente si fa male in palestra mentre gioca a pallavolo.
La sentenza n. 11188 del 13 marzo – 29 maggio 2015 riforma la decisione della Corte di appello di Napoli, con la quale i giudici avevano condannato il Miur a corrispondere la somma di € 3.690,00, oltre interessi e spese dei due gradi di giudizio, in risarcimento dei danni subiti da una studentessa, all'epoca dei fatti minorenne, nella palestra dell’Istituto che frequentava. La ragazza, in particolare, si era fratturata la falange del dito mignolo, giocando a pallavolo durante l'ora di educazione fisica.
Per la Cassazione, “la prova del caso fortuito e dell'imprevedibilità-inevitabilità dell'evento è nella specie insita nella natura della fattispecie e del danno, considerato che non è evitabile dall'insegnante il fatto che, durante una partita di palla a volo, un allievo colpisca male la palla e subisca una lesione alla falange di un dito”.
Inoltre, nel caso in questione, si era trattato di un danno di minima entità e inevitabile se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva.
In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell'insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile:
- a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento;
- in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l'uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall'insegnante.
Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di pallavolo. Inoltre, non era stato provato che le attrezzature - palestra, pallone, ecc. - non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi.
Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, per la Suprema Corte non giustificano dunque l'addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono.