Come abbiamao già avuto modo di segnalare, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il decreto distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta e inidoneità psicofisica permanente relativa ed indica quali sono le strade che l'amministrazione può percorrere.
L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. In entrambi i casi la richiesta deve essere avanzata dopo il superamento del periodo di prova.
Le ipotesi per le quali l'amministrazione può decidere se avviare il procedimento sono i seguenti:
- assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
A seconda del verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'amministrazione può adottare soluzioni differenti.
A tale proposito proponiamo nell'area riservata agli abbonati (LA RIVISTA > Speciali) un documento completo che illustra le novità contenute nel D.P.R. 171.