La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, ha condannato l’amministrazione scolastica al risarcimento per via delle conseguenze derivate dal comportamento di uno studente già maggiorenne che aveva infiammato l’abito di scena (altamente infiammabile) di una compagna, utilizzato nel corso di una recita scolastica.
Queste in sintesi le motivazioni della Suprema Corte.
La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola statale fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti della scuola, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni e impartendo le conseguenti prescrizioni, “e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo".
Quanto in particolare gli obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina nell’art. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, che così dispongono: “I Professori devono trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri alunni”, e art. 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno affermato che l’amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative al fine di impedire l’evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze.