Non c’è incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’insegnamento nelle scuole elementari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezioni Unite che, con sentenza n. 22623 dell’8 novembre 2010, ha espresso parere favorevole sull’iscrizione all’Ordine degli Avvocati da parte di una insegnante della scuola primaria che aveva regolarmente effettuato il periodo di praticantato e superato l’esame di Stato per la libera professione.
Il caso di specie riguarda una maestra della scuola elementare alla quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in considerazione dell'attività che la donna svolgeva, aveva negato l'iscrizione all'Albo, in quanto la docenza nelle scuole elementari non è ricompresa tra le attività consentite. La libera professione infatti, secondo l'articolo 3, comma 4, lettera a), Rdl n. 1578 del 1933, è permessa ai docenti universitari e ai professori degli istituti secondari.
La Cassazione invece si è espressa con parere favorevole nei confronti della docente, dichiarando che è necessaria una lettura “costituzionalmente orientata della norma stessa che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione irragionevole”.