In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
A precisarlo è ancora una volta la Corte di Cassazione che, ribadendo un orientamento ormai consolidato, con l'Ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, ha respinto il ricordo di un lavoratore infortunatosi nel tragitto casa-luogo di lavoro, perchè non è è stato in grado di fornire prove adeguate circa l'incompatibilità dell'orario di lavoro con quello dei mezzi pubblici.