Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione e il luogo di lavoro, postula:
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
- la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6725 del 18/03/2013 ha confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale, nel caso dell'incidente subito da un lavoratore mentre si recava al lavoro in moto, aveva ritenuto l'insussistenza del terzo requisito e aveva affermato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata, perchè la distanza tra l'abitazione del dipendente e il luogo di lavoro era di soli 2 km, distanza percorribile volendo anche a piedi.
"Anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l'assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era perconibile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico".
Per la Cassazione dunque, la scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni configura il cosiddetto "rischio elettivo" ed è pertanto esclusa dal risarcimento Inail.