Delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 183/11 si sono recentemente occupati due Uffici Scolastici Regionali.
Con la circolare prot. n. 448 del 19 gennaio 2012 l'U.S.R. per la Lombardia ha ricordato che dal 1° gennaio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa.
Le principali novità
- le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Dal 01.01.2012, dunque, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere le certificazioni in parola: la richiesta e l’accettazione di certificati costituisce infatti violazione dei doveri d’ufficio.
- I certificati eventualmente rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: ”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le amministrazioni dovranno dunque adottare con la massima possibile tempestività ogni misura organizzativa necessaria per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata, si ribadisce, costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Il rilascio del nulla osta
Non è più possibile rilasciare ai cittadini richiedenti il c.d. “nulla osta” al trasferimento di alunni. Saranno infatti le stesse istituzioni scolastiche a provvedere in tal senso, alla luce delle iscrizioni.
Le pagelle
Le pagelle contenenti la valutazione degli alunni, ove rilasciate ad istanza dei genitori, dovranno riportare la dicitura suindicata. La valutazione riportata dagli studenti, in effetti, e le determinazioni conseguenti in ordine all’ammissione dello studente all’anno successivo, dovranno costituire oggetto di comunicazione tra le istituzioni scolastiche interessate.
Il DURC
Per quanto riguarda i rapporti tra P.A. e soggetti esterni, l'U.S.R. Lombardia evidenzia che lo stesso art. 15 della legge di stabilità in esame, alla lett. d) prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) siano acquisite d’ufficio dalle P.A. o, in alternativa, controllate ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa di settore.
Già ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10 della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, come noto, l’obbligo di richiedere il DURC era posto ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non poteva essere richiesto al contraente affidatario. Oltre a questo, il Consiglio di Stato, con sentenza 4035/2008, si è espresso nel senso che il DURC non possa essere sostituito da autocertificazione. Ne deriva che l’amministrazione dovrà acquisire d’ufficio il DURC, tramite il sito dello sportello unico previdenziale. Per poter procedere in tal senso, l’amministrazione deve necessariamente disporre di una serie di informazioni relative all’impresa affidataria.
A tal fine, l'Ufficio ha predisposto una sintesi delle informazioni che in ogni caso l’amministrazione deve acquisire per poter effettuare, almeno in prima istanza, la verifica della regolarità contributiva delle imprese contraenti.
L'ufficio responsabile
Ai sensi della nuova norma, le amministrazioni sono anche tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. In questo modo sarà possibile effettuare “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.
Tutte le amministrazioni dovranno dunque individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione degli eventuali controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione. Ciò anche perché la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e verrà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Tutte le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Scambio di informazioni
Per l’eventuale scambio dei dati per via telematica, le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell’amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell’amministrazione digitale.
Di pari tenore è la circolare prot. n. 71 del 7 febbraio 2012 dell'U.S.R. per il Piemonte.