Se il lavoratore abbandona senza permesso il posto di lavoro per andare al bar può essere licenziato.
La sentenza n. 2870, pubblicata il 24 febbraio 2012, dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro ha infatti riformato la sentenza di primo grado della Corte d’Appello, dichiarando così legittimo il licenziamento per ingiustificato abbandono del posto di lavoro, intimato da una società a un proprio dipendente.
La sanzione, guardando al singolo episodio, potrebbe apparire eccessiva. Ma la sentenza evidenzia che il dipendente era già stato oggetto di una serie di contestazioni disciplinari, peraltro dallo stesso non contestate.
E benchè tali sanzioni si riferissero ad un periodo precedente a due anni dall'ultimo fatto contestato, la Corte ha dichiarato che questo fatto non poteva impedire di giudicare e valutare la condotta del lavoratore in questione nel suo complesso.
Infatti, “in tema di sanzioni disciplinari, - scrive la Cassazione - il principio (desumibile dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) in base al quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, rileva ai fini della recidiva, ma non impedisce la valutazione delle precedenti sanzioni ai fini dell’esame, sotto il profilo soggettivo, della giusta consistenza del fatto addebitato”.