Sinergie di Scuola

Green pass

Con la circolare 94 del 2/08/2022 l'INPS ha fornito un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 e indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Per i periodi privi di copertura assicurativa si può chiedere il riscatto

L'INPS spiega che l’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Inoltre, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, nell’ambito delle quali è stato precisato che: “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio [...]. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...)”.

Quindi, per i periodi privi di copertura assicurativa, conseguenti alle fattispecie di sospensione ovvero di assenza ingiustificata, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.

Differenza tra assenza ingiustificata e sospensione del lavoro

L'INPS spiega anche che il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla "sospensione del rapporto di lavoro".

In considerazione del principio di conservazione del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata deve essere riferita unicamente alla giornata lavorativa durante la quale il lavoratore non ha esibito o è stato trovato sprovvisto del c.d. green pass all’esito del controllo attivato dal datore di lavoro, limitatamente ai fatti accertati e ai provvedimenti adottati all’interno dell’arco temporale previsto dalle specifiche normative.

Laddove ricorrano le circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo.

Nelle ipotesi nelle quali, invece, l'inadempimento dell'obbligo cui è tenuto il lavoratore non determini la sospensione del rapporto di lavoro, ma l'assegnazione del lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, il datore di lavoro sarà tenuto agli ordinari obblighi contributivi.

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