L'Usr Calabria è recentemente intervenuto con un'articolata circolare su una questione assai dibattuta: la corretta applicabilità dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009, vale a dire l'esatta interpretazione del concetto di assenza per "grave patologia" e il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini retributivi.
Senza dilungarci nella disamina proposta dal suddetto Usr, vediamo in sintesi gli aspetti principali.
Innanzitutto, l'art. 17 del CCNL Scuola dice che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Una prima difficoltà interpretativa riguarda l'espressione contrattuale “gravi patologie”, perchè il CCNL Scuola non individua tassativamente i casi qualificabili come tali e dai quali originano i benefici previsti.
Considerata dunque l'ambiguità dell'espressione utilizzata, onde evitare ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai Dirigenti scolastici nella valutazione del tutto discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici, l'Usr ritiene che "nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio".
Altro aspetto critico concerne l’erroneo convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie. A tale proposito il medesimo Usr ritiene che "tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del Dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni".
Infine, l'Usr precisa che, "anche, per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie".