Sinergie di Scuola

Riportiamo il testo di due orientamenti applicativi dell'ARAN riguardanti le assenze per malattia del personale del Comparto Scuola:

Come si devono considerare le giornate di sabato ed domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

Si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere  richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.

Tutte le assenze dovute a patologie gravi non rientrano nella decurtazione retributiva?

Quali sono le terapie salvavita a cui deve essere legata la grave patologia per escludere i relativi giorni di assenza dal computo della malattia al fine di evitare la trattenuta dell’art. 71, comma 1, della L. 133/2008?


Si fa presente che la decurtazione retributiva o meno per la malattia dovuta a stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, a parere di questa Agenzia, l’art.71, comma 1, della L. 133/2008  prevede espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore” la decurtazione retributiva non si debba operare  per  “le assenze  per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”. In questo ambito, dunque, alla luce di quanto previsto anche dall’ art.17, comma 9, del  CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle terapie, purchè anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola.

Per quanto riguarda il secondo quesito non  esiste, allo stato, una elencazione di terapie salvavita considerato il progresso continuo della ricerca medico- farmacologica.

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