In diverse occasioni l’ARAN si è occupata delle ferie del personale scolastico, rispondendo a vari quesiti riguardanti la loro durata e le modalità di calcolo.
Riepiloghiamo di seguito gli aspetti più significativi.
Determinazione dei giorni di ferie spettanti
Il dipendente con contratto a tempo indeterminato nel comparto Scuola ha diritto a 32 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
I giorni di ferie non sono in egual numero per tutti i lavoratori poiché per i dipendenti neoassunti i predetti giorni si riducono, per i primi tre anni di servizio, da 32 a 30.
L’art. 13, comma 5, del CCNL del 29.11.2007 espressamente prevede che “nell’ipotesi che il POF di istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1.2 per ciascun giorno”.
Il comma 6 dell’art. 13 del CCNL del 29//11/2007 prevede che nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Personale neo assunto
I dipendenti neo-assunti nel comparto Scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 2 giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
La dizione di cui all’art. 13, comma 4, del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007 fa presumere che dopo un triennio di servizio prestato, anche a tempo determinato, i dipendenti hanno diritti a 32 giorni di ferie.
Modalità di fruizione delle ferie
Tutto il personale
Il personale che ha prestato servizio per un periodo inferiore a 15 gg., matura nello stesso mese almeno 1 giorno di ferie? L'unico arrotondamento previsto dal CCNL del 29.11.2007 è quello dell'art.13, comma 6: nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la frazione di mese superiore a 15 giorni può essere considerata mese intero (con la conseguente maturazione di un dodicesimo delle ferie spettanti).
Nel caso esaminato non è possibile alcuna forma di arrotondamento e pertanto occorre calcolare con una proporzione matematica se il dipendente ha maturato almeno un giorno di ferie.
Personale docente
La fruizione dei sei giorni di ferie, dovuta a motivi familiari o personali, da parte del personale docente durante i periodi dell’attività didattica, comporta una corrispondente detrazione di tali giorni dal computo totale delle ferie stesse.
Personale ATA
Le ferie del personale ATA a tempo indeterminato, con orario di servizio su 5 giorni settimanali, vengono regolate dall’art. 13, comma 5, del CCNL del 29.11.2007, in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.
In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.
Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore che vengono riconosciute dal datore di lavoro per consentigli il recupero delle energie e la realizzazione delle esigenze anche ricreative personali e familiari.
In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13 del CCNL su citato stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”
Pertanto, come si evince dalla disposizione contrattuale, il Dirigente scolastico nel concedere le ferie deve tenere conto delle esigenze dell’istituzione scolastica e degli interessi del prestatore di lavoro, realizzando un equo contemperamento.
La concessione di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo indicato dalla norma ha il solo scopo di tutelare il lavoratore “assicurandone il godimento”, mentre la fruizione delle stesse in altro periodo dell’anno, a parere di questa Agenzia, potrebbe andare ad incidere sull’organizzazione dell’istituzione scolastica con eventuale diniego e posticipazione da parte del Dirigente scolastico.