È da considerare nullo il licenziamento della lavoratrice madre nel periodo di divieto imposto dall’art.54, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24349 del 1° dicembre 2010, ha così stabilito che la lavoratrice, nonostante il licenziamento, ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e alle retribuzioni, perché la risoluzione del rapporto di lavoro è nulla in quanto avvenuta nel periodo di divieto previsto dal T.U. ("Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino").