Negli ultimi anni si sono susseguite diverse modifiche al T.U. sulla maternità e paternità.
Da ultimo, il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, ha apportato una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il successivo D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n. 80/2015, ha confermato la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.
In particolare, l’art.7 del D.lgs. n. 80/2015 è intervenuto in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32 del d. lgs. 151/2001. Tale comma prevede una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.
Dopo le prime indicazioni già fornite con circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015, l'Inps torna nuovamente ad occuparsi del congedo parentale fruito in modalità oraria.
Con la circolare 40 del 23/02/2016 l'Istituto, nel fornire indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore con contribuzione figurativa ai fini pensionistici per le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici, ricorda che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Inoltre, è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
L'Inps precisa anche che, a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25 giugno 2015) del D.lgs. n. 80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di 6 mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo, in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Riguardo alle indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore si rimanda alla lettura della circolare.