Sinergie di Scuola

Recentemente la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Sardegna, si è espressa in tema di responsabilità di una dipendente di un istituto di istruzione per danno erariale della P.A., derivante dall’indebita percezione di emolumenti retributivi a seguito della fruizione di distacchi sindacali in assenza della qualifica di dirigente sindacale.

Con la sentenza n. 985/2010 del 14 dicembre 2010 la Corte ha infatti condannato un’assistente amministrativa di un liceo di Sassari al pagamento di oltre 40.000 euro per aver fruito di periodi di distacchi sindacali senza essere in possesso della qualifica di dirigente sindacale, così come stabilito dalla normativa vigente.

Infatti, ai sensi dell’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, siglato il 7 agosto 1998, “i dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti …. in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni….. che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione, per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici, ovvero dei contingenti, assegnati a ciascun sindacato”.

Ai sensi del successivo articolo 6, le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto, e difatti le richieste di distacco vengono formulate dal Segretario Generale (in quanto rappresentante pro tempore dell’organizzazione sindacale), all’Amministrazione di appartenenza del personale interessato, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante della struttura provinciale.

Nel caso in esame, l’organismo sindacale, a seguito di un’indagine interna, attraverso gli organi a ciò legittimati (ovvero il Segretario Generale), ha accertato e dichiarato che la signora non era nelle condizioni di poter godere del distacco, chiedendo la revoca della posizione al Miur. Infatti, alla presentazione della candidatura da parte della donna non ha mai fatto seguito l’elezione e l’esercizio della relativa funzione.

In assenza delle condizioni legittimanti il distacco, il mancato assolvimento della prestazione lavorativa presso l’istituzione scolastica di appartenenza appare così priva della giustificazione, della utilità e del valore accordati dall’ordinamento alla prestazione alternativa, cosicché il percepimento della retribuzione si configura come pregiudizio economico certo. Anche perché il distacco non è posizione automatica, o facoltà attribuita al sindacato in quanto tale, ma risulta strettamente correlata all’esistenza delle condizioni individuate nell’accordo quadro, la cui mancanza pregiudica la possibilità, in capo allo stesso sindacato, di avvalersene.

La posizione di distacco inoltre appare collegata non alla semplice designazione, ma all’esercizio della prevista funzione (non spettando tra l’altro, a tutti gli eletti, ma essendo subordinato al contingente assegnato a ciascun sindacato) che, se viene meno, non legittima più alcun beneficio.

La donna è stata perciò condannata al pagamento del danno erariale, con una riduzione dell’addebito a seguito dell’esclusione del dolo o colpa grave.

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