La ratio dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è tesa ad escludere dalla portata applicativa del divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Il chiarimento è contenuto nel parere n. 76251 del 26/11/2020, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un quesito in tema di ferie maturate e non fruite prima del pensionamento.