Sinergie di Scuola

I Dirigenti scolastici dovranno provvedere con tempestività gli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (All. n. 1), in particolare per la parte che riguarda la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola.

Lo ha ricordato il Miur con la C.M. n. 32 del 20 aprile 2012, con la quale sono state riepilogate le procedure da seguire.

Per i procedimenti disciplinari attivati, o ancora pendenti , dopo il 1° gennaio 2012, le comunicazioni, anche qualora si tratti di atti procedimentali per i quali sia già trascorso il termine di 5 giorni previsto dalla direttiva, vanno comunque effettuate direttamente all’Ispettorato per la funzione pubblica. In particolare, i Dirigenti scolastici, per le infrazioni di minore gravità, e gli Uffici per i procedimenti disciplinari, per le infrazioni di maggiore gravità, devono inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it la documentazione relativa a:

  • contestazione degli addebiti;
  • eventuale provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale;
  • provvedimento di archiviazione ovvero di applicazione della sanzione;
  • qualifica rivestita dal dipendente (Dirigente scolastico, insegnante, dsga, assistente amm.vo, collaboratore scolastico, ecc.);
  • grado od ordine di scuola in cui presta servizio;
  • natura giuridica del rapporto (a tempo determinato o indeterminato).

Le informazioni di cui sopra devono essere inviate senza alcun riferimento ai dati personali dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare, o di terzi eventualmente coinvolti (nome, cognome o qualsiasi altro dato che consente di identificare la persona, ivi compresa la denominazione dell’istituzione scolastica), che saranno a tal fine debitamente oscurati.

Relativamente ai procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011, le relative comunicazioni, finora non effettuate, all’Ispettorato per la funzione pubblica, saranno effettuate direttamente dal Miur.

Per il futuro, tramite apposito monitoraggio si vigilerà sul rispetto, entro il prescritto termine di 5 giorni dall’adozione dei provvedimenti disciplinari, degli obblighi di comunicazioni previsti dalla direttiva in parola. Per i procedimenti disciplinari di competenza dei Dirigenti scolastici, gli UUSSRR impartiranno specifiche disposizioni affinché una copia della comunicazione che questi ultimi invieranno all’Ispettorato per la funzione pubblica sia trasmessa sempre agli stessi UUSSRR.

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