Sinergie di Scuola

 

C’è compatibilità tra il rapporto di lavoro part-time  presso una scuola ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative presso enti locali?

Ecco la risposta dell'Aran con orientamento applicativo CIR 36.

La problematica sulle incompatibilità per i lavoratori pubblici è disciplinata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, nel rinviare alla precedente disciplina pubblicistica, prevede il generale divieto di cumulo degli impieghi e dello svolgimento di un’altra attività professionale.

Sulla specifica tematica, per quanto riguarda il comparto Scuola, occorre fare riferimento all’art. 58 del CCNL del 29.11.2007 che disciplina specificatamente il rapporto di lavoro part-time per il personale ATA. In particolare, il suddetto articolo, al comma 5  precisa che “Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”, mentre al comma 9, stabilisce che “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.”

Pertanto, il dipendente ATA, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale sia non inferiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL (né superiore al 50% per effetto del vincolo di legge), può svolgere un’altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, nel senso previsto dalla suindicata disposizione, purché non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate.

Infatti, sempre l’art 53, al comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità, fin qui richiamate, tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Occorre però rilevare che la norma legislativa sopra citata, nel recepire le disposizioni di cui all’art. 1, co. 58 della legge 23.12.1996 n. 662 cui fa espresso richiamo in materia di “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità”, prevede espressamente per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.  Tale possibilità viene meno qualora l’attività subordinata intercorra con un’altra pubblica amministrazione: [(“…..La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica….”)]

Ne consegue che, anche in regime di tempo parziale, il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico.”

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