Tra le varie misure di semplificazione introdotte dall'articolo 34 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, una interessa gli obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice.
Il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato saranno obbligati a trasmettere direttamente all’INPS il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino e l'eventuale interruzione della gravidanza.
Le nuove modalità non sono però ancora operative, ma lo diventeranno solo dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore di un decreto interministeriale che dovrà stabilire le modalità di comunicazione e per l’emanazione del quale è fissato il termine ordinatorio di sei mesi.
Per il momento, dunque, resta tutto invariato e la lavoratrice dovrà continuare a consegnare al datore di lavoro e all’INPS il certificato del medico curante indicante la data presunta del parto e consegnare entro 30 giorni dal parto il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva attestante il parto.
A regime, sarà utilizzato il sistema di trasmissione in uso per i certificati di malattia previsto dal DM 26 febbraio 2010.