L’articolo 121 del DL 18/20 ha previsto la possibilità per il personale ATA di stipulare contratti a tempo determinato - nei limiti delle risorse assegnate in base all’andamento storico della spesa - al fine di potenziare le attività didattiche a distanza, se provvisto di propria dotazione strumentale. La circolare ministeriale operativa 392 del 18 marzo 2020 include anche la possibilità di comodato d’uso da parte della scuola.
La stessa nota ministeriale ha consentito di nominare personale docente per i contratti in essere “a prescindere dal rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria”. Altrettanto non è previsto per il personale ATA, al quale si possono stipulare solo contratti successivi (non proroghe) e solo in assenza dei titolari, con i limiti di spesa e con le finalità e condizioni di cui sopra. Pertanto, le proroghe e le supplenze sarebbero consentite, in assenza dei titolari, solo per quei lavoratori che possono assicurare la prestazione in presenza, o in lavoro agile, oppure sono coinvolti nelle prestazioni essenziali. Ad essere così penalizzati sarebbero, soprattutto, i collaboratori scolastici.
Questo è un punto per noi rimasto in sospeso, per cui abbiamo sollecitato il Ministero ad intervenire apportando le giuste modifiche per equiparare le situazioni lavorative. A questo proposito, è stato anche presentato uno specifico emendamento alle Commissioni parlamentari che si occuperanno dei lavori di conversione in legge del decreto “Cura Italia” (DL 18/2020).
Noi siamo del parere che nessun profilo possa essere escluso dal beneficio della continuità lavorativa in questo momento di emergenza e che le proroghe debbano essere assicurate a tutti i lavoratori precari per i contratti già in essere ai fini della continuità occupazionale.
Fonte: FLC CGIL