Ancora molti sono i dubbi circa la corretta prassi da seguire nei casi di assenze del personale per eseguire visite mediche, terapie o esami diagnostici,.
A tale proposito, la sentenza del Tar Lazio del 17/04/2015 ha fatto chiarezza su un punto controverso, che ha visto schierati da un lato i sindacati e, dall’altro, il Dipartimento della funzione pubblica: la disciplina delle assenze del dipendente pubblico in occasione di visite mediche o esami diagnostici, non accompagnati da una patologia in atto.
Il tribunale laziale ha affermato che, nel caso in cui il dipendente pubblico debba sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza è giustificabile come “malattia”, non dovendo egli ricorrere obbligatoriamente alla fruizione di permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).
Ma quali sono le conseguenze pratiche della giustificazione dell’assenza dal lavoro, per svolgere una visita specialistica o altre prestazioni sanitarie, come “assenza per malattia”?
Vanno applicate a tali assenze le decurtazioni economiche previste dal CCNL e dal decreto Brunetta?
A queste domande prova a rispondere Alberto Torri nell'articolo "Permessi per visite ed esami diagnostici: quale disciplina?" pubblicato nel n. 53 di Sinergie di Scuola.