Sinergie di Scuola

Assemblee sindacali

Riportiamo di seguito due Orientamenti applicativi ARAN concernenti le relazioni sindacali.

CIRS125

Il confronto sindacale avviene con tutti i soggetti sindacali aventi titolo o solo con l’organizzazione sindacale richiedente?

L’art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 disciplina quali siano le materie di confronto che deve avvenire con le modalità di cui all’art. 6 dello stesso CCNL. Tale ultima norma contrattuale espressamente prevede l’instaurazione del confronto, inteso come dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, tra tutti i soggetti sindacali aventi titolo, ovvero i soggetti titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni del CCNL. Esso si avvia mediante l’invio, in forma scritta, ai soggetti sindacali suddetti, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito di questa trasmissione, l’amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. Indipendentemente dal fatto che l’incontro sia stato richiesto dalla totalità dei soggetti legittimati, da un gruppo di essi o da un singolo sindacato al confronto andranno convocati tutti i soggetti aventi titolo. L’avvio del confronto può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione con la convocazione di tutti i soggetti sindacali aventi titolo.

CIRS127

I dipendenti della scuola possano partecipare a più di due assemblee tenute in altre istituzioni scolastiche?

La disciplina del diritto di assemblea è stata confermata dall’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, rubricato “Assemblee sindacali”. Il comma 2 del citato art. 31 espressamente sancisce che “In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”. Pertanto, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale).

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