La Corte di Cassazione è intervenuta in questi giorni sulla questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo per una docente abilitata all’insegnamento di materie letterarie che aveva prestato servizio, nell’anno scolastico 1986/1987, in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.
Il giudice di primo grado aveva accolto il suo ricorso, mentre la Corte d'appello, riformando la decisione, lo aveva rigettato. Contro la sentenza la docente ha così proposto ricorso per Cassazione.
L'analisi su cui si basa la sentenza n. 4961 del 28/03/2012 parte dalla legge n. 576 del 1970 (i cui principi sono ripresi dall'art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994) e da come essa, nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato nell'ambito di attività alternativa alla religione cattolica.
La Cassazione evidenzia che l'insegnamento di attività alternative venne introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio 1986, in applicazione della legge n. 121 del 1985 e del dpr 751 del 1985, per cui è facilmente spiegabile come la normativa previgente sul riconoscimento dei periodi di insegnamento pre-ruolo non abbia - per ovvi motivi - considerato questo insegnamento.
L'art. 1 della legge del 1970 prevede che "al personale docente delle scuole statali il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono". L'art. 3 poi cosi si esprime "al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".
Quindi, la questione - per la Cassazione - è stabilire se la ricorrente abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo "in possesso del titolo di studio prescritto", tenendo conto che la disciplina del 1970 non contiene un elenco degli insegnamenti che consentono il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma individua semplicemente alcuni requisiti che possono sussistere, quindi, anche se lo specifico insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere detto insegnamelo non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato come servizio pre-ruolo.
I requisiti individuati dalla norma sono:
- aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate;
- aver ottenuto qualifica non inferiore a "buono" o, in caso non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito;
- essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova.
Se tutti questi elementi sussistono, il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato "prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".
Secondo la Cassazione, dunque, non è condivisibile l'interpretazione assunta dalla Corte di Appello, che era partita dalla premessa che non essendo previsto all'epoca l'insegnamento (poi introdotto nel 1986) di attività diverse dalla religione cattolica, tale insegnamento non potesse per definizione rientrare nella previsione della legge del 1970.
Per la Suprema Corte, invece, "la norma di riferimento non ha usato la tecnica della elencazione delle materie di insegnamento riconoscibili ma ha dettato una disciplina di ordine generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono sussistere anche in relazione ad insegnamenti all'epoca non previsti".