Nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 3 del 5 febbraio 2020 che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (art. 1 comma 7 della legge 160 del 27 dicembre 2019) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
La norma introduce:
- a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno
- per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno
Somma a titolo di trattamento integrativo
A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione del reddito.
Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”.
Periodo luglio – dicembre 2020
- tutti coloro che guadagnano tra 8.200 e 24.600 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 600 euro ma non più il “bonus 80 euro” ossia 480 euro per il periodo luglio – dicembre 2020. L’incremento è pari pertanto a 120 euro
- tutti coloro che guadagnano oltre i 24.600 e fino a 26.600 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 600 euro ma non più quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
480 * (26.600 – reddito complessivo)
2.000
A titolo di esempio chi guadagna 25.500 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio dicembre, pari a 264 euro (44 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 600 con un incremento di 336 euro (+ 56 euro al mese)
- coloro che guadagnano oltre i 26.600 euro e fino a 28.000 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese). Tali soggetti non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
A decorrere dal 2021
- tutti coloro che guadagnano tra 8.200 e 24.600 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 1.200 euro ma non più il “bonus 80 euro” ossia 960 euro per il periodo luglio – dicembre 2020. L’incremento è pari pertanto a 240 euro
- tutti coloro che guadagnano oltre i 24.600 e fino a 26.600 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 1.200 euro ma non più quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
960 * (26.600 – reddito complessivo)
2.000
A titolo di esempio chi guadagna 25.500 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus pari a 528 euro (44 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 672 euro (+ 56 euro al mese)
- coloro che guadagnano oltre i 26.600 euro e fino a 28.000 euro lordi annui, riceveranno un trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese). Tali soggetti non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel 2021.
Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente
A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità.
- A tutti coloro che percepiscono un reddito superiore ai 28 mila e fino a 35 mila euro lordi annui, è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari 480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a
120*(35.000 - reddito complessivo)
7.000
A titolo di esempio chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).
- A tutti coloro che percepiscono un reddito superiore ai 35 mila e fino a 40 mila euro lordi annui, è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a
480*(40.000 – reddito complessivo)
5.000
A titolo di esempio chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese).
- Tutti coloro che percepiscono un reddito superiore ai 40 mila sono esclusi dai benefici previsti dal decreto legge.
La detrazione è determinata in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che tale detrazione non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Fonte: Flc Cgil