Se prima o contestualmente all'effettiva presa di servizio il dipendente presenta richiesta scritta di aspettativa ai sensi dell’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola, il Dirigente scolastico può concederla.
Lo ha detto l'Usr per l'Umbria in un parere riguardante l'aspettativa senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Sebbene con riferimento alla concessione dell’aspettativa in questione non risultino interpretazioni ufficiali, l'Usr considera possibile la concessione dell'aspettativa se il dipendente presenti la richiesta scritta prima o contestualmente alla effettiva presa di servizio. Trattandosi di aspettativa senza retribuzione, inoltre, l'Ufficio ritiene che, in un'ottica di interpretazione più favorevole al lavoratore, essa possa avere durata inferiore all’anno scolastico. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendersi, infatti, ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l'ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.
L'Usr Umbria alla fine mette però le mani avanti: "Resta inteso che con la presente nota si rende meramente un parere, ferma l’esclusività della competenza del Dirigente scolastico nella determinazione finale da assumere rispetto alla richiesta del docente e salva l’eventuale difforme posizione degli organi di controllo".