L’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (cd. spending review) ha previsto l’abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute, stabilendo che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Sulla questione è recentemente intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica che, con il parere n. 32937 del 6/08/2012, si è occupato in particolare delle cessazioni di rapporto di lavoro verificatesi prima della entrata in vigore del decreto, e delle situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso. Scrive il DFP:
“Si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti)”.
Per la Funzione Pubblica resta comunque salvo che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, “rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio”.