“Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non sia intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, di cui non sia stata accertata la rispondenza a concrete ed effettive necessità”.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 7625 del 26 ottobre scorso, con la quale è stato ribadito che la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio, autorizzazione che svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.
La formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per l’amministrazione, anche lo strumento per l’opportuna e adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici, onde evitare che il sistematico e indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.
Oltre questo, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette.
Possono essere comunque previste delle eccezioni al principio della indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, ma solo quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio e deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti.
In tale ottica, devono essere considerate positivamente quelle misure concretamente adottate dall’amministrazione che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui sia consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedano la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con riposi compensativi, in modo da salvaguardare altresì l’integrità psico – fisica del lavoratore.