Nel numero 12 di ottobre 2011 Marco Lucarelli si è occupato di controversie nel pubblico impiego, delimitando gli ambiti di competenza di giudice ordinario e giudice amministrativo, in materie quali le graduatorie e i concorsi pubblici.
La riflessione scaturiva dalle decisioni assunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 12 luglio 2011, la quale, nel richiamare precedenti pronunce della Corte di Cassazione, aveva definitivamente sancito che, in materia di impugnativa delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, la competenza è del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Lo stesso Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sulla questione, esprimendosi sullo scorrimento della graduatoria da parte un candidato idoneo, senza mettere in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale.
Con la nuova sentenza n. 5595 del 18 ottobre 2011 la sezione VI del Consiglio di Stato ha ribadito che al giudice ordinario sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, mentre competono al giudice amministrativo quelle concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ma con dei limiti: infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo si ferma agli aspetti che riguardano la procedura concorsuale, restando quindi al di fuori di questi tutto ciò che attiene alla nomina, compresi eventuali ritardi nella relativa adozione, nonché tutte le questioni di carattere economico, che rientrano invece tra le competenze del giudice ordinario.