Se la controversia ha ad oggetto rapporti di lavoro di personale pubblico contrattualizzato non decide il Tar.
A deciderlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III, che con la sentenza n. 3993 del 6/07/2012 ha respinto il ricorso n. 3993 del 2012 proposto da alcuni dipendenti della scuola contro il Miur e l'Inps (Gestione ex Inpdap), per l'annullamento del D.M. n. 22/2012 del Miur e della C.M. n. 23/2012 concernenti le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012 e indicazioni operative per il trattamento di quiescenza.
Poichè la controversia riguarda la materia dei requisiti per la maturazione del diritto al collocamento a riposo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ex articolo 11, comma 2, c.p.
Il Tar ha anche evidenziato che "Ritenuto che la circostanza che a mezzo del ricorso siano impugnate circolari non modifica questa conclusione non trattandosi di impugnazione di “atto amministrativo presupposto rilevante per la controversia” ex articolo 63 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; le circolari in questione infatti non costituiscono esplicazione di un autonomo potere amministrativo e non incidono certo su interessi legittimi di parte ricorrente trattandosi – per il profilo che interessa – di mere circolari interpretative e applicative di una disciplina di rango legislativo immediatamente incidente su diritti, come del resto dimostra la circostanza che in ultima analisi il ricorso si risolve nella contestazione della legittimità costituzionale della disciplina dell’articolo 24 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 e nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di continuare a essere collocati a riposo secondo tale disciplina a decorrere dal 1° settembre 2012".