Proprio ieri abbiamo segnalato la pubblicazione della circolare del Ministero della Salute, emanata in applicazione della sentenza del Tar del Lazio intervenuta di recente sulla disciplina riguardante le assenze per visite mediche, terapie ed esami diagnostici. In tale occasione, abbiamo evidenziato il silenzio sulla questione sia del Miur, sia della Funzione Pubblica.
Oggi, 7 maggio 2015, abbiamo notizia della nota prot. n. 7547 del 6/05/2015, con la quale il Miur dà conto della decisione del Tar, che ha efficacia immediatamente esecutiva, e annulla la precedente nota prot. n. 5181 del 22/04/2014, con la quale il Ministero si era adeguato alla circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica, annullata dai giudici amministrativi del Lazio.
Quindi, in attesa della rivisitazione della disciplina e di eventuali nuove istruzioni da parte del Dfp, anche il Miur si allinea alla decisione del Tar, ritenendo che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lvo n. 165/2001, che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni.
Si torna dunque al passato e, nel caso di assenze di questo genere, il permesso è giustificato con la presentazione di un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o, eventualmente, trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
La Funzione Pubblica, per il momento, non si è ancora espressa e ci auguriamo, che questa volta, non intervenga nuovamente con l'interpretazione restrittiva di una norma che appare invece piuttosto chiara.