Il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione non sono utili ai fini della determinazione della seconda quota TFS.
A chiarirlo è l’Inpdap che con la Nota prot. n.15632 del 16 novembre 2010 risponde ad una richiesta di chiarimenti avanzata dallo Snals relativamente alla circolare n. 17/2010.
Il comma 10, art. 12, della legge n. 122 del 2010 – chiarisce l’Inpdap - non ha disposto un passaggio dal regime TFS a quello TFR, ma ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, lasciando immutata la natura giuridica di tali trattamenti.
Continuano dunque ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative all'individuazione delle voci retributive utili, nonché quelle disposizioni che stabiliscono quale debba essere la base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
Quindi, ai fini del calcolo sia della prima sia della seconda quota TFS, la base di calcolo è costituita dall'80% della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge.
Ne consegue che il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, compresa la seconda quota TFS.