Nell'articolo "Convivenze e unioni di fatto nei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici" (in Sinergie di Scuola n. 68), Francesca Romana Ciangola si è occupata di illustrare le novità introdotte dalla legge 76/2016 e le ripercussioni sui benefici in favore dei dipendenti che assistono soggetti disabili gravi, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps a febbraio.
Ora, sempre l'Inps, torna ad occuparsi della questione con circolare n. 84 del 5/05//2017, riferita questa volta agli effetti che la medesima legge 76 ha su alcune prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, quale l'assegno per il nucleo familiare (ANF), erogato anche al personale statale in servizio e in quiescenza, oltre che ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, maternità).
In particolare, viene esplicitato quale debba intendersi il nucleo di riferimento per le unioni civili.
Il nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell'ANF, è composto:
- dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.
Alla luce di quanto disposto con la legge n. 76/2016, l'Inps ha così fornito chiarimenti in merito all'individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili e alla determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi.
Nucleo di riferimento per unioni civili
Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale
In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa
Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.
Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione
In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..
Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari
Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
Reddito di riferimento in caso di convivenza
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.