Con il messaggio 724 del 17/02/2023 l'INPS ha fornito indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito, per l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
La disposizione citata stabilisce che: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.
Al riguardo, va preliminarmente considerato che la finalità del bonus in esame è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, l'INPS comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Per beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.
Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.