Con la circolare n. 93 dell’8/05/2015 (vai alla notizia) sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015.
L’11 maggio 2015 l’Inps ha rilasciato la procedura di acquisizione delle domande che devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato.
Con il messaggio n. 4845 del 17/07/2015 l’Inps ha fornito istruzioni sulla procedura di gestione della domanda di assegno di natalità.
L'importo mensile dell’assegno è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui. L’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia. L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza previste:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.
L’erogazione dell’assegno è inoltre interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia, convivenza con il figlio: ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
Con il più recente messaggio 5145 del 3/08/2015 lo stesso Istituto ha precisato che, nel caso di domande respinte per le seguenti motivazioni: “non è stato reperito un Isee valido”, “dalla dichiarazione Isee non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno” è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta.
Se il riesame si conclude con un provvedimento di accoglimento, l’assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.
L’Inps informa anche che, accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, è a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande già inviate (ad esempio, variazione o correzione del codice iban, variazione della modalità di pagamento, variazione di recapiti eccetera). In particolare, tale funzione è accessibile seguendo il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè ->invio comunicazioni.