Il TAR del Lazio con sentenza n. 16305, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, che così dispone: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Il TAR Lazio ha dichiarato incostituzionale la differenza fra gli orari delle visite fiscali tra dipendenti pubblici e privati. Secondo il tribunale amministrativo, gli orari per i controlli per i dipendenti in malattia, previsti nel settore pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) contro quella del settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) “ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato”. lnoltre, il TAR ha ritenuto che “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.
Fatte queste premesse, l'INPS, con messaggio 4640 del 22/12/2023, ha disposto che, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza del TAR), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato anche nella sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).