Quel che maggiormente interessa in questa sede è che non sempre quando il datore di lavoro riceve un certificato ancora nella modalità cartacea deve fare la segnalazione all’ASL. Esistono infatti delle fattispecie per le quali è consentito ancora il modello su carta. Ad esempio, per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, sino a che le funzioni non saranno implementate, tali documenti potranno ancora essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa.
Per quanto concerne invece la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere dovranno predisporre le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.
C’è poi ancora la possibilità che il dipendente si rivolga a un medico privato per farsi certificare la malattia. In questi casi le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste dall’art. 55 septies comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l'invio telematico.
E se il medico del SSN sostiene di non riuscire a trasmettere il certificato per problemi tecnici?
Il lavoratore deve comunque farsi rilasciare il cartaceo, che andrà inviato alla scuola secondo le vecchie modalità. La scuola che riceverà il cartaceo dovrà fare la segnalazione all’ASL competente, la quale effettuerà le opportune verifiche per stabilire eventuali responsabilità. Infatti, affinché per il medico si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.