Il Miur ha emanato la nota prot. n. 8696 del 3/09/2014 avente per oggetto: “Salvaguardia legge 124/2013 – Cessazione dal servizio”.
La legge in questione, che ha convertito il decreto-legge n. 102 del 31/08/2014, ha introdotto, all'art. 11-bis, alcune modifiche alla cd. "legge Fornero”, ampliando la platea di dipendenti ai quali "continuano ad applicarsi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011".
L’art. 11-bis riguarda, nel limite di 2.500 soggetti, i lavoratori che nel corso dell’anno 2011 siano stati in congedo ai sensi del comma 5 dell’art. 42 del T.U. di cui al D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 o abbiano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, co.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, che abbiano perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili entro il 36° mese successivo alla data in vigore del D.L. n. 102/2013.
Con la nota il Miur informa che la sede centrale Inps ha già comunicato a molti interessati il diritto a pensione e ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali ulteriori elenchi di personale avente titolo a beneficiare della salvaguardia, al quale non è ancora stata inviata la comunicazione formale prevista per l'accesso al trattamento pensionistico, che sarà quindi certamente successiva al 1° settembre.
Ma la comunicazione dell'Inps non è comunque sufficiente, perchè per accedere al trattamento di pensione è comunque necessario cessare dal servizio e quindi presentare apposita domanda.
Per tale ragione, gli Uffici scolastici regionali, gli A.T.P. di competenza e le segreterie scolastiche sono invitate ad informare adeguatamente gli interessati affinchè presentino urgentemente domanda di dimissioni.
La domanda di cessazione dovrà essere presentata il prima possibile e comunque non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni (ultima regione 17 settembre) e quindi entro il 7 ottobre 2014.