Il 2 novembre avevamo già dato notizia dell’abrogazione contenuta nella legge n. 122/2010 che ha eliminato la possibilità, per il dipendente pubblico che cessa dal servizio senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps.
A decorrere dal 1° di agosto tale possibilità non potrà essere più esercitata.
Pertanto i dipendenti pubblici, compreso il personale della scuola, potranno trasferire la posizione in INPS solo attraverso l’istituto della ricongiunzione con conseguente pagamento del relativo onere.
La nuova disposizione non riguarda i dipendenti statali che alla data del 31 luglio 2010 fossero già cessati dal servizio.