La legge n. 122/2010 ha abrogato la legge 2 aprile 1958 n.322 con la quale era consentita la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione.
Con la cosiddetta ricongiunzione in uscita era quindi possibile trasferire tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inpdap.
Secondo i chiarimenti pubblicati dall’Inpdap sul proprio sito, l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera nel caso di dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione Inpdap prima dell’entrata in vigore della legge n.122/2010 (31 luglio 2010). In tali casi pertanto i dipendenti dello Stato possono ancora presentare la domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, considerato che per questi iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera comunque d’ufficio.
La nuova normativa consente infine all’Inpdap di erogare il trattamento di pensione di vecchiaia o di anzianità a coloro che, cessati dal servizio senza diritto a pensione dal 1 agosto 2010, raggiungono il requisito minimo anagrafico previsto dalla legge, in presenza anche dei requisiti contribuitivi minimi prescritti.