La circolare Inps n. 16 dell'1/02/2013 illustra cosa cambia in materia di trattamenti pensionistici dall'entrata in vigore dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, a norma del quale il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
In particolare, l'Inps ha risposto ad alcune istanze di chiarimento su una questione ancora poco chiara: cioè se, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.
Con specifico riferimento agli iscritti alla gestione ex Inpdap, l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini di seguito specificati:
Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.