Anche ai docenti a tempo determinato spetta l’intera retribuzione durante la maternità. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17234/10, con la quale ha accolto il ricorso di un’insegnante precaria alla quale il Miur, durante il congedo di maternità e il successivo congedo parentale, aveva corrisposto uno stipendio ridotto.
Secondo il Miur infatti, ai sensi del CCNL 1995, alla docente spettava l'80% della retribuzione durante l'astensione obbligatoria e il 30% durante la facoltativa, posizione avallata anche dall'art. 19 del CCNL 2003 che imponeva misure più restrittive per i docenti precari.
Per la Cassazione invece, che ha confermato quanto stabilito dal Giudice del Lavoro e dalla Corte di Appello, il suddetto art. 19 non smentisce la condizione di maggior favore prevista dall’l’art. 11 del CCNL 2001 in vigore all’epoca dei fatti, ma rappresenta una semplice precisazione in materia di ferie, assenze e permessi dei docenti a tempo determinato e quindi resta valida l’equiparazione del trattamento dei docenti a tempo determinato a quello dei colleghi di ruolo in materia di congedi parentali.