Il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha operato il riordino della normativa in materia di contratti di apprendistato e ha disposto l’abrogazione del Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167).
Le tipologie di apprendistato vigenti non presentano sostanziali variazioni rispetto alla previgente disciplina e si articolano in:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (“apprendistato di primo livello”);
- apprendistato professionalizzante (“apprendistato di secondo livello”);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (“apprendistato di terzo livello”).
L’articolo 41 del D.Lgs n. 81/2015, riprendendo la disciplina del D.Lgs n. 167/2011, definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Il successivo articolo 42, comma 1, prevede che, ai fini della prova, il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto e contenere, seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale. Il contratto deve avere una durata minima ex lege di sei mesi. Inoltre, “durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo”. Per gli apprendisti di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Con circolare n. 108 del 14/11/2018 l'INPS fornisce alcune indicazioni in merito ai rapporti di apprendistato. In particolare, il paragrafo 2.1. si occupa di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore".
Questa forma di apprendistato, detto anche apprendistato di primo livello, è disciplinato dall’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo. Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale, salvo alcune deroghe.
La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato:
- nessun riconoscimento retributivo per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo;
- 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.
L’articolo 43, comma 9, regolamenta la trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello. La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”. La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Restano in ogni casi fermi i limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs n. 81/2015 per ciascuna tipologia di apprendistato.
Il successivo paragrafo 2.2. si occupa invece dell’apprendistato professionalizzante, c.d. di secondo livello, disciplinato dall’articolo 44 del D.Lgs. 81/2015, che al comma 1 dispone: “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni”. La norma prevede inoltre che il contratto possa essere stipulato anche con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.
Infine, il successivo paragrafo 2.3. parla dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. di terzo livello) di cui all’articolo 45 del D.Lgs n. 81/2015. L’articolo 45, comma 1, dispone quanto segue:
- il contratto è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati;
- possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo”; - il contratto è finalizzato: al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; allo svolgimento di attività di ricerca; allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Tutela previdenziale e assistenziale
L’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).