In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.
Possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego:
- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
- presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
- firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro
- hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità
- hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione
Per il 2020, invece dei canonici 68 giorni, ci sono 128 giorni di tempo per presentare la domanda (articolo 33 comma 1 del DL 18/20), ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto.
A seguito della suddetta modifica normativa le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS.
Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica.
Il modulo cartaceo SR163 (prima necessario per la certificazione dell’IBAN) dal 10 aprile 2020, a seguito dell’uscita della circolare Inps 48 del 29 marzo 2020, è stato eliminato: l’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.
Requisiti e altre informazioni utili: scheda di lettura.
Fonte: FLC CGIL