Sinergie di Scuola

È riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di  trattamenti  di  sostegno  al reddito  non   connessi   a   sospensioni   dal   lavoro.

A prevederlo è il Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 con il quale vengono illustrate le modalità per il riconoscimento e i soggetti interessati.

In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  fino  alla  data  di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, è così riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui alla Legge Finanziaria per il 2010, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010:

a) siano beneficiari di  qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al reddito non  connesso  a  sospensioni  dal  lavoro,  ai  sensi  della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali;

b) accettino  un'offerta  di  lavoro  subordinato  che   preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno  il  20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera a);

c) abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b).

Il valore della contribuzione è  determinato sulla differenza tra l'importo della normale  retribuzione  spettante al lavoratore in  corrispondenza  delle  mansioni  di  provenienza  e l'importo della  retribuzione  effettiva  percepita  per  l'attività svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui sopra. Il  beneficio  contributivo è riconosciuto non oltre la  data  della  prima  decorrenza  utile  per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Per accedere  al  beneficio, i lavoratori interessati devono presentare entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda  all'INPS, corredata: dal contratto di lavoro immediatamente  precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di lavoro  comportante  l'inquadramento  in   un   livello   retributivo inferiore di almeno il 20 per  cento  a  quello  corrispondente  alle mansioni di provenienza.

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