È riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro.
A prevederlo è il Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 con il quale vengono illustrate le modalità per il riconoscimento e i soggetti interessati.
In via sperimentale per l'anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, è così riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui alla Legge Finanziaria per il 2010, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010:
a) siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali;
b) accettino un'offerta di lavoro subordinato che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera a);
c) abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b).
Il valore della contribuzione è determinato sulla differenza tra l'importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l'importo della retribuzione effettiva percepita per l'attività svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui sopra. Il beneficio contributivo è riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Per accedere al beneficio, i lavoratori interessati devono presentare entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all'INPS, corredata: dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.