Come già chiaramente specificato nella Circolare Inpdap n. 18 dell'8 ottobre 2010, il regime delle decorrenze per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità del personale del comparto Scuola continua ad essere quello previsto dall'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, il quale prevede che "la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno".
Si tratta di una disciplina speciale correlata evidentemente alla necessità di assicurare la continuità didattica nell'insegnamento.
Non si applica però a tutto il personale, interessando esclusivamente i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 l’Inpdap spiega così le regole per il personale scolastico a tempo determinato, ai quali, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori. In particolare, l'accesso al pensionamento, di vecchiaia e di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Per quanto riguarda invece il personale incaricato, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di trattamento di quiescenza di cui all'articolo 8 della legge n. 831/1961 che prevede, tra l'altro, il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di servizio effettivo.
Altra fattispecie particolare del comparto Scuola riguarda i Dirigenti scolastici, per i quali la cessazione dal servizio è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio. La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa sì che ad essi non sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.