Per percepire l’indennità di disoccupazione è com’è noto necessario che il lavoratore interessato sottoscriva la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in assenza della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né il datore di lavoro è autorizzato a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.
A chiarirlo è l’INPS che con la circolare n. 133 del 22 ottobre 2010 fornisce istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della DID, in relazione all’accertamento del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della normativa ordinaria e in deroga.
Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perderà il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati.
Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, l’Istituto ha adeguato la propria modulistica al fine di raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista.
In particolare il modello di domanda (DS21-COD. SR05) prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.
Anche per il personale precario della scuola, che accede all’indennità di disoccupazione, è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
A tale proposito, con la circolare 125 del 16 dicembre 2009, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione del trattamento ai docenti ed agli amministrativi tecnici e ausiliari della scuola (personale ATA) che negli anni scolastici successivi al 2008/2009 non hanno avuto rinnovato il contratto di supplenza.
Anche tali soggetti con il modulo di domanda (DS21-COD. SR05) rendono la DID al lavoro o ad un’offerta formativa, fermo restando l’obbligo di dichiarare al Centro per l’impiego il proprio status di disoccupato.